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Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 99
Articolo 99
Revoca di diritto della sospensione
Quando, a seguito del giudizio penale di revisione, l'impiegato già condannato sia stato assolto ai sensi dell'art. 566 del Codice di procedura penale, la sospensione inflitta ai sensi dell'articolo precedente è revocata di diritto e si applicano le disposizioni degli articoli 94, 95 e 97.