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Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 317
Articolo 317
Applicazione del personale dell'amministrazione dell'agricoltura e delle foreste presso le stazioni agrarie e talassografiche
Presso gli istituti di sperimentazione agraria e talassografica puo' essere utilizzato personale dell'amministrazione dell'agricoltura e foreste appartenente alle seguenti categorie:
a) direttore di istituto di sperimentazione;
b) aiuto direttore e sperimentatore degli istituti di sperimentazione;
c) esperti e segretari contabili;
d) personale delle carriere esecutive dell'amministrazione centrale e periferica;
e) personale delle carriere ausiliarie dell'amministrazione centrale e periferica e degli istituti di sperimentazione.