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Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 275
Articolo 275
Nomina ed impiego
La nomina alla qualifica iniziale del ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale di finanza ha luogo mediante concorsi per titoli ed esami fra laureati in giurisprudenza od in economia e commercio.
Ai predetti concorsi possono partecipare:
a) gli impiegati delle carriere direttive, anche speciali di tutte le amministrazioni dello Stato, i quali, alla data di pubblicazione del decreto ministeriale che indice il concorso, abbiano compiuto complessivamente otto anni di servizio nelle carriere medesime, ancorché sforniti della laurea predetta ai sensi del quarto comma dell'articolo 161;
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b) i professori ordinari di ruolo A o di ruolo B degli Istituti di istruzione secondaria e gli assistenti ordinari delle Universita' degli Studi, i quali abbiano compiuto, alla data di pubblicazione del bando, almeno cinque anni di insegnamento come ordinari;
c) gli iscritti, alla data di pubblicazione del decreto ministeriale che indice il concorso, da almeno quattro anni negli albi degli avvocati o dei procuratori o dei dottori commercialisti, i quali posseggano i requisiti richiesti per l'assunzione negli impieghi statali e non abbiano superato l'età di 35 anni, salva, l'elevazione del limite di età prevista dalle disposizioni vigenti.
I posti della soppressa qualifica di consigliere di 1° classe della carriera direttiva dell'ispettorato generale di finanza sono assorbiti da quelli della qualifica iniziale della carriera stessa.
Nei confronti del personale delle carriere direttive della Ragioneria generale dello Stato che, alla data del 1 luglio 1956, rivestiva la qualifica di direttore di ragioneria centrale di 2ª classe od equiparata, resta ferma, sino al 30 giugno 1959, l'applicazione dell'art. 16 della legge 26 luglio 1939, n. 1037.
Il personale delle carriere direttive e della carriera esecutiva della Ragioneria generale dello Stato puo' essere utilizzato presso le ragionerie regionali per le esigenze di detti uffici, con il trattamento previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, e successive modificazioni.