Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 139
I membri ordinari del Consiglio superiore della pubblica amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Sono membri ordinari: a) il Ragioniere generale dello Stato; b) due magistrati del Consiglio di Stato e due della Corte dei conti con qualifica non inferiore a consigliere, designati dai rispettivi presidenti; c) quattordici direttori generali scelti dal Presidente del Consiglio dei Ministri tra il personale appartenente a Ministeri diversi; d) un sostituto avvocato generale dello Stato designato dall'Avvocato generale; e) due professori ordinari di Universita' designati dal Ministro per la pubblica istruzione; f) venti dipendenti civili dello Stato in rappresentanza del personale. Alla nomina dei venti rappresentanti del personale si provvede mediante designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative. Qualora tali designazioni non siano effettuate nel termine di trenta giorni dalla richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvedera' d'ufficio. I membri ordinari del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, ad eccezione di quello di cui alla lettera a) del secondo comma, permangono in carica tre anni e possono essere confermati. Il Consiglio elegge in adunanza generale due presidenti di sezione da scegliere tra i membri ordinari di cui alle lettere b) e c).
Il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, distinto in due sezioni, è presieduto dal presidente del Consiglio dei ministri o da un ministro da lui delegato e si compone di membri ordinari e di membri straordinari.