Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 74
Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri l'impiegato collocato in disponibilità puo' essere trasferito, anche a domanda, ad un posto vacante nei ruoli di altra amministrazione, sentiti i rispettivi Consigli di amministrazione.
Il trasferimento puo' essere effettuato solo a carriere e qualifiche corrispondenti a quelle dell'impiegato collocato in disponibilità. Il trasferimento ad altra carriera o ad altra qualifica puo' essere disposto soltanto con il consenso dell'impiegato.
Il trasferimento non è consentito nei ruoli nei quali si abbiano già impiegati in disponibilità che possano essere richiamati in servizio ai sensi dell'art. 75. In ogni caso l'impiegato conserva anzianità ed il trattamento economico di cui godeva, eventualmente, a titolo di assegno personale; nel nuovo ruolo è collocato dopo gli impiegati del suo grado già appartenenti ad esso.