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Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 143
Articolo 143
Sezioni
Il presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, stabilisce entro il mese di gennaio, di ogni anno la destinazione dei membri del Consiglio superiore a ciascuna sezione nonché la ripartizione fra queste degli affari di competenza del Consiglio stesso.
E' però in facoltà del presidente del Consiglio superiore deferire alle sezioni riunite in adunanza generale gli affari di particolare importanza.