Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 323
Al personale nominato in attuazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, si applicano le disposizioni del presente decreto nonché quelle sul trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza degli impiegati civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato.
Detto personale, al compimento della prescritta anzianità, è ammesso al concorso per merito distinto ed agli esami di idoneità per la promozione alla qualifica di direttore di sezione nelle carriere direttive del ministero dell'agricoltura e delle foreste; a tali fini è valutato, oltre il periodo di servizio prestato successivamente alla nomina, quello prestato in modo ininterrotto e lodevole alle dipendenze del soppresso ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura.