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Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 160
Articolo 160
Attribuzioni di funzioni particolari
I singoli ordinamenti stabiliscono, in relazione alle esigenze dei vari rami di servizio, le attribuzioni particolari del direttore generale, del direttore di divisione, del direttore di sezione, dei consiglieri di 1ª, 2ª e 3ª classe.