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Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 223
Articolo 223
Ammissione alle carriere direttive
Ai concorsi di ammissione alle carriere diplomatico - consolare, per l'emigrazione, carriera commerciale, per l'Oriente e per la stampa sono ammessi i cittadini i quali, oltre che dei requisiti di cui all'art. 2 sono forniti anche dei seguenti:
a) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra e per causa di guerra e semprechè non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni proprie della carriera, cui il candidato aspira;
b) attitudine professionale da accertarsi mediante un colloquio vertente sui principali problemi internazionali.