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Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 9
Articolo 9
Nomina in prova
I vincitori del concorso conseguono la nomina in prova, che viene disposta con decreto del ministro, salvo che la legge prescriva diversamente.
La nomina dell'impiegato che per giustificato motivo assume servizio con ritardo sul termine prefissogli decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio.
Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina.