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Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 38
Articolo 38
Congedo straordinario per richiamo alle armi
L'impiegato richiamato alle armi in tempo di pace per istruzione o per altre esigenze di carattere temporaneo è considerato in congedo straordinario per la durata del richiamo limitatamente ad un periodo massimo di due mesi.
Per il richiamo alle armi in tempo di guerra si osservano le disposizioni delle leggi speciali.