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Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 12
Articolo 12
Obbligo della residenza
L'impiegato deve risiedere nel luogo ove ha sede l'ufficio cui è destinato.
Il capo dell'ufficio, per rilevanti ragioni, autorizza l'impiegato a risiedere altrove, quando ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento d'ogni altro suo dovere; dell'eventuale diniego è data comunicazione scritta all'interessato.