Menu
Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 246
Articolo 246
Dispensa dei funzionari di pubblica sicurezza da servizi speciali
I funzionari di pubblica sicurezza si considerano permanentemente in funzione e sono esenti dal servizio di giudice popolare e da qualsiasi altro servizio obbligatorio estraneo alle loro funzioni.