Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 176
I posti disponibili nella qualifica di primo segretario sono conferiti, per un quarto, mediante concorso per merito distinto computando per posto intero la frazione di posto e, per tre quarti, mediante esami di idoneità.
Il concorso per merito distinto e l'esame di idoneità sono indetti contemporaneamente ogni anno.
Al concorso per merito distinto sono ammessi a partecipare gli impiegati dello stesso ruolo che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto complessivamente nove anni di effettivo servizio nella carriera.
All'esame di idoneità sono ammessi a partecipare gli impiegati dello stesso ruolo che, alla data di pubblicazione del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto complessivamente undici anni di effettivo servizio nella carriera.
Gli indicati periodi di anzianità sono ridotti di due anni per gli impiegati forniti di laurea o titoli equipollenti.
Per gli impiegati provenienti dalle carriere esecutive il servizio prestato con qualifica non inferiore ad archivista è valutato per due terzi e per non più di quattro anni complessivi.
L'ammissione al concorso per merito distinto ed all'esame di idoneità è subordinato al giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione il quale, a tale fine, tiene conto delle qualità del servizio prestato, delle attitudini ad esercitare le funzioni della qualifica superiore e del risultato conseguito nei corsi di formazione.