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Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 128
Articolo 128
Effetti della decadenza
La decadenza non comporta la perdita del diritto al trattamento di quiescenza secondo le norme vigenti qualora non derivi da perdita della cittadinanza.
L'impiegato decaduto ai sensi della lettera d) dell'art. 127 non puo' concorrere ad altro impiego nell'Amministrazione dello Stato.
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