Menu
Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 203
Articolo 203
Attribuzioni del personale ispettivo e tecnico
Le attribuzioni del personale appartenente ai ruoli ispettivi o addetto a servizi ispettivi e del personale degli uffici tecnici speciali delle Amministrazioni centrali sono stabilite dai singoli ordinamenti.