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Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 60
Articolo 60
Casi di incompatibilità
L'impiegato non puo' esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del ministro competente. (69a) (71a) (72a)
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