Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 81
La sospensione dalla qualifica consiste nell'allontanamento dal servizio con la privazione dello stipendio per non meno di un mese e non più di sei mesi.
La sospensione è inflitta:
a) nei casi previsti dall'articolo precedente qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;
b) per denigrazione dell'Amministrazione o dei superiori;
c) per uso dell'impiego ai fini di interessi personali;
d) per violazione dei segreto di ufficio che abbia prodotto grave danno;
e) per comportamento che produca interruzione o turbamento nella regolarità o nella continuità del servizio e per volontario abbandono del servizio, salvo restando quanto è disposto dall'art. 4 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, in ordine alla tutela degli interessi collettivi ed individuali degli impiegati;
f) per tolleranza di abusi commessi da impiegati dipendenti.