Menu
Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 351
Articolo 351
Assunzione di invalidi e mutilati di guerra e per servizio
Fermo il disposto dell'art. 5, l'assunzione agli impieghi civili dello Stato degli invalidi e mutilati di guerra e degli invalidi e mutilati per servizio è regolata dalle speciali disposizioni vigenti. Rimangono ferme le norme relative agli orfani di caduti in guerra o per servizio.