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Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 216
Articolo 216
Rapporto informativo e giudizio complessivo per gli impiegati con qualifica non inferiore ad aiuto
Il direttore generale compila i rapporti informativi dei capi servizio; il giudizio complessivo è espresso dal Comitato amministrativo.
I rapporti informativi degli impiegati con qualifica di aiuto principale, primo aiuto, aiuto o equiparati, sono compilati dai rispettivi capi di laboratorio e di servizi, visitati dal direttore generale dell'Istituto che li trasmette, con le proprie osservazioni, al Comitato amministrativo per il giudizio complessivo.