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Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 255
Articolo 255
Nomina a statistico
La nomina a statistico nella carriera direttiva della amministrazione centrale, equiparato a tutti gli effetti a consigliere di 1ª classe, si consegue mediante concorso per esami.
Lo statistico consegue la promozione a statistico superiore, a statistico capo e ad ispettore generale statistico, senza esami, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, rispettivamente, dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di statistico, sei anni di effettivo servizio nella qualifica di statistico superiore e sei anni di effettivo servizio nella qualifica di statistico capo
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