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Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 127
Articolo 127
Decadenza
Oltre che nel caso previsto dall'art. 63, l'impiegato incorre nella decadenza dall'impiego:
a) quando perda la cittadinanza italiana;
b) quando accetti una missione o altro incarico da una autorità straniera senza autorizzazione del ministro competente;
c) quando, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero rimanga assente dall'ufficio per un periodo non inferiore a quindici giorni ove gli ordinamenti particolari delle singole amministrazioni non stabiliscano un termine più breve;
50a
d) quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
La decadenza di cui alle lettere c) e d) è disposta sentito il consiglio di amministrazione.