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Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 336
Articolo 336
Incarichi ispettivi
Per le ispezioni sia presso gli uffici centrali che periferici, sia presso gli enti vigilati, il ministro si avvale degli impiegati dell'amministrazione centrale, degli ispettori del lavoro e, ove occorra, degli impiegati degli uffici periferici.
Per le ispezioni presso gli uffici dell'Ispettorato del lavoro e degli uffici del lavoro ove non siano incaricati impiegati dell'amministrazione centrale, si provvede con impiegati dei rispettivi ruoli periferici.