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Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 297
Articolo 297
(Valutazione di anzianità per la promozione a vice rettore aggiunto di 1ª e 2ª classe)
Ai fini del computo dell'anzianità prescritta per l'ammissione agli scrutini per la promozione alle qualifiche di vice rettore aggiunto di 1ª e 2ª classe nella carriera direttiva dei convitti nazionali, il servizio prestato, in qualunque tempo, anche se interrotto, nel ruolo del personale insegnante e direttivo delle scuole elementari od in altri ruoli di insegnamento di corrispondente carriera, è valutato in ragione della metà e per non più di cinque anni.