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Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 356
Articolo 356
Disposizione speciale per il personale in servizio al 23 marzo 1939
Agli effetti dell'ammissione al concorso per merito distinto ed all'esame di idoneità per la promozione a direttore di sezione o a primo segretario nonché per l'ammissione al concorso ed agli scrutini per la promozione a primo archivista, agli impiegati previsti dal 1°, 3° e 6° comma dell'art. 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376, e dal 1° comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448, è attribuita complessivamente un'anzianità di quattro anni in aggiunta a quella effettivamente maturata.
La disposizione prevista dal comma precedente si applica ai fini dell'ammissione al concorso per la nomina a vice direttore nelle carriere speciali.