Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 166
La promozione a direttore di divisione si consegue mediante:
1) concorso speciale per esami, nel limite di un quinto dei posti disponibili, al quale possono partecipare i direttori di sezione dello stesso ruolo che compiano entro il 31 dicembre un anno di anzianità nella, qualifica. La frazione di posto superiore alla metà si computa come posto intero. Ove in base a tale ripartizione non sia possibile assegnare almeno un posto al concorso, tutti i posti disponibili sono conferiti mediante lo scrutinio di cui al successivo numero 2;
2) scrutinio per merito comparativo, nel limite dei restanti posti disponibili, al quale sono ammessi i direttori di sezione dello stesso ruolo che compiano entro il 31 dicembre tre anni di anzianità nella qualifica.
Entro il mese di settembre di ogni anno nel bollettino ufficiale del ministero, è pubblicato il bando del concorso speciale nel quale vanno indicati il numero dei posti, il termine di presentazione delle domande e le modalità di partecipazione.
Lo scrutinio per merito comparativo deve essere tenuto nel mese di dicembre di ogni anno. Entro lo stesso termine devono essere effettuate almeno le prove scritte del concorso speciale.
Le promozioni avranno effetto dal primo gennaio successivo. Ove siano stati effettuati tanto il concorso speciale per esami che lo scrutinio per merito comparativo i vincitori del concorso speciale precedono nel ruolo i promossi in base allo scrutinio ed i provvedimenti di promozione non potranno essere emanati se non dopo l'espletamento del concorso predetto, ferma restando la decorrenza prevista dal presente comma.