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Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 217
Articolo 217
Rapporto informativo per gli impiegati con qualifica inferiore ad aiuto
Il rapporto informativo per il personale delle carriere direttive con qualifica inferiore ad aiuto od equiparata e per il personale delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie è compilato dai rispettivi capi di laboratorio o di servizio. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore generale dell'Istituto.