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Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 224
Articolo 224
Periodo di prova
Il periodo di prova nelle carriere di cui all'articolo precedente ha la durata di mesi dodici, di cui almeno sei in servizio presso l'amministrazione centrale.
Al termine del periodo di prova e nel caso di giudizio sfavorevole del Consiglio di amministrazione la risoluzione del rapporto d'impiego è dichiarata con decreto del ministro per gli Affari esteri.