Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 369
Ai fini della prima applicazione degli articoli 25 e 26 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, fermi restando il possesso al 31 dicembre 1956 dell'anzianità di qualifica richiesta e la decorrenza delle promozioni dal 1 gennaio 1957, il termine per il bando di concorso e per lo scrutinio è prorogato ad un mese dopo la data di pubblicazione del presente decreto.
Entro il 30 giugno 1959, gli impiegati inquadrati al 1 luglio 1956 nella qualifica di direttore di sezione possono conseguire la promozione a direttore di divisione mediante scrutinio per merito comparativo, senza colloquio, ai quale sono ammessi gli impiegati dello stesso ruolo al compimento di tre anni di complessivo ed effettivo servizio nel grado 7° e nella qualifica, di direttore di sezione.