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Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 360
Articolo 360
Proroga dell'esodo volontario
Le disposizioni di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53 concernente l'esodo volontario dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato, sono prorogate di due anni con effetto dal 24 marzo 1956.