Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 358
I procedimenti disciplinari, già trasmessi alle commissioni di disciplina ai sensi dell'art. 69 ultimo comma del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e dei quali, alla data del 1 luglio 1956, sia stata fissata nei modi previsti dall'art. 73 dello stesso regio decreto la trattazione orale, proseguiranno innanzi alle commissioni predette, sulle cui deliberazioni, adottate ai sensi dell'art. 74 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, il ministro provvede ai sensi dell'art. 114 quinto comma, del presente decreto.
I procedimenti disciplinari, dei quali anteriormente al 1 luglio 1956 non sia stata fissata la trattazione orale, debbono essere trasmessi alle commissioni di cui all'art. 148.
Nel caso previsto dal comma precedente il procedimento disciplinare è estinto se entro novanta giorni dal 1 luglio 1956 non sia stata comunicata all'impiegato la data della trattazione orale innanzi alla Commissione.