Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 340
L'anzianità di servizio maturata dal personale che ha conseguito l'inquadramento ai sensi del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520 (tabella c) nella categoria di appartenenza all'atto dell'inquadramento stesso è valutata, nei limiti previsti dall'art. 41 del citato D.P.R. n. 520, ai fini dell'ammissione agli esami di concorso e di idoneità per le promozioni a direttore principale o a primo segretario; nonché per l'ammissione al concorso ed agli scrutini per la promozione a primo archivista.
L'anzianità di servizio attribuita in applicazione del precedente comma è utile anche ai fini dell'ammissione agli esami di promozione alle qualifiche di direttore, segretario od archivista previsti dagli artt. 361, 362 e 363.
L'anzianità acquisita anteriormente all'ammissione in ruolo nella qualifica corrispondente o superiore al grado di inquadramento attuato ai sensi del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, è valutata agli effetti dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio.