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Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 285
Articolo 285
Nomina definitiva a provveditore agli studi
La nomina a provveditore agli studi di prima o di seconda classe disposta in seguito al concorso per titoli di cui alla lettera b) del primo comma dell'art. 282 diventa definitiva dopo un biennio di prova, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.
Ove il giudizio sia sfavorevole, il provveditore viene restituito al ruolo ed alla qualifica di provenienza, anche in soprannumero e salvo riassorbimento, e gli è attribuito lo stipendio che avrebbe conseguito se fosse rimasto nella stessa.