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Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 80
Articolo 80
Riduzione dello stipendio
La riduzione dello stipendio non puo' essere inferiore ad un decimo né superiore ad un quinto d'una mensilità di stipendio e non puo' avere durata superiore a sei mesi.
La riduzione dello stipendio determina il ritardo di un anno nell'aumento periodico dello stipendio a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla punizione.
La riduzione dello stipendio è inflitta:
a) per grave negligenza in servizio;
b) per irregolarità nell'ordine di trattazione degli affari;
c) per inosservanza dei doveri di ufficio;
d) per contegno scorretto verso i superiori, i colleghi, i dipendenti ed il pubblico;
e) per comportamento non conforme al decoro delle funzioni;
f) per violazione del segreto di ufficio.