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Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 278
Articolo 278
Valutazione di servizio precedente nella carriera degli ispettori centrali per l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica
Il servizio prestato nella carriera di provenienza in qualifica equiparata o superiore, per il trattamento economico, a quella di ispettore centrale di 2ª classe è valutato per intero, tanto agli effetti dello svolgimento della carriera che della progressione economica.