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Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 105
Articolo 105
Giustificazioni dell'impiegato
Le giustificazioni debbono essere presentate, entro venti giorni dalla comunicazione delle contestazioni, all'ufficio del personale od al capo dell'ufficio presso il quale l'impiegato presta servizio, che vi appone la data di presentazione e ne cura l'immediata trasmissione all'ufficio del personale. In quest'ultimo caso l'impiegato ha facoltà di consegnare in piego chiuso le giustificazioni perché siano così trasmesse all'ufficio del personale.
Il termine della presentazione delle giustificazioni puo' essere prorogato per gravi motivi, e per non più di quindici giorni, dal capo del personale.
E' in facoltà dell'incolpato di rinunciare al termine, purché lo dichiari espressamente per iscritto.