Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 373
Gli impiegati in servizio al 1 luglio 1956 conservano, a tutti gli effetti, l'anzianità complessiva di cui sono in possesso.
Conservano, altresì, nella nuova qualifica, l'anzianità maturità nel grado di provenienza,.
I consiglieri di 3ª classe, già appartenenti al grado 10° di gruppo A, conservano, nella qualifica, l'anzianità di servizio complessivamente posseduta nel grado di provenienza e in quello inferiore dello stesso ruolo.
Gli impiegati i quali anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 11 gennaio 1956 n. 16 erano in possesso dei requisiti prescritti per la promozione ai gradi X e IX di gruppo A, X di gruppo B, XII di gruppo C, se scrutinati e promossi dopo la predetta data, sono inquadrati rispettivamente nelle qualifiche di consigliere di 2ª classe, segretario aggiunto ed applicato a decorrere, a tutti gli effetti, con esclusione delle competenze arretrate, dal 1 luglio 1956.