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Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 205
Articolo 205
Requisito generale di ammissibilità ai concorsi, agli esami ed agli scrutini di promozione
Fermo restando quanto previsto dagli artt. 93, 94 e 95, non sono ammessi ai concorsi, agli esami ed agli scrutini di promozione gli impiegati che nell'ultimo triennio abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono".