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Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 267
Articolo 267
Reggenza di uffici
Fermo restando il disposto dell'art. 31, comma terzo, all'impiegato della carriera speciale di concetto del personale dell'amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari puo' essere affidata la temporanea reggenza di un ufficio del registro o di un ufficio misto.