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Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 284
Articolo 284
Valutazione di anzianità
Per il personale previsto dalla lettera b) dell'art. 282 il servizio prestato nella carriera di provenienza, in qualifica equiparata, per il trattamento economico, a quella di provveditore agli studi di 2ª classe, è valutato per intero tanto agli effetti dello svolgimento della carriera che della progressione economica.