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Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 93
Articolo 93
Esclusione dagli esami e dagli scrutini
L'impiegato sospeso ai sensi degli articoli 91 e 92 è escluso dagli esami o dagli scrutini di promozione.
Quando l'impiegato è stato deferito al giudizio della Commissione di disciplina, il ministro, anche se non ha disposto la sospensione cautelare, puo', sentito il Consiglio d'amministrazione, escludere l'impiegato dall'esame o dallo scrutinio.