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Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 106
Articolo 106
Archiviazione degli atti
Il capo del personale, quando in base alle indagini preliminari ed alle giustificazioni dell'impiegato ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente, ordina l'archiviazione degli atti dandone comunicazione all'interessato.
Qualora ritenga che l'infrazione sia punibile con la censura trasmette gli atti al capo del servizio o dell'ufficio competente perché provveda alla irrogazione della punizione.