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Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 342
Articolo 342
Indisponibilità di posti
Il personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione non immesso nei ruoli organici continua nell'attuale rapporto di impiego contrattuale secondo le disposizioni di cui al D.L. 15 aprile 1948 n. 381.
In corrispondenza alle unità trattenute in servizio a norma del precedente comma e fino alla loro cessazione dal servizio devono essere mantenuti vacanti, nei ruoli delle carriere di concetto, esecutivo e del personale ausiliario, altrettanti posti di qualifica corrispondente a quella rivestita dalle predette unità.