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Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 262
Articolo 262
Attribuzioni di funzioni ispettive
I direttori di 1ª classe, di 2ª classe ed i vice direttori della carriera direttiva dell'amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari possono essere incaricati, con decreto del ministro per le Finanze, di esercitare la funzione ispettiva, assumendo, rispettivamente, la qualifica, di ispettore capo, di ispettore superiore e di ispettore.