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Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 189
Articolo 189
Mansioni
Il personale ausiliario provvede a mantenere l'ordine e la pulizia degli uffici cui e addetto, disimpegna il servizio di anticamera, vigila l'accesso del pubblico agli uffici, esegue il trasporto dei fascicoli e di altri oggetti dell'ufficio ed adempie agli incarichi di carattere materiale inerenti al servizio.
Il personale ausiliario tecnico esplica le mansioni previste dai singoli ordinamenti.