Menu
Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 68
Articolo 68
Aspettativa per infermità - Equo indennizzo per perdita della integrità fisica dipendente da causa di servizio
L'aspettativa per infermità è disposta, d'ufficio o a domanda, quando sia accertata, in base al giudizio di un medico scelto dall'amministrazione, l'esistenza di una malattia, che impedisca temporaneamente la regolare prestazioni del servizio.
Alle visite per tale accertamento assiste un medico di fiducia dell'impiegato, se questi ne fa domanda e si assume la spesa relativa.
L'aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta; essa non puo' protrarsi per più di diciotto mesi.
89
L'amministrazione puo', in ogni momento, procedere agli opportuni accertamenti sanitari.
Durante l'aspettativa l'impiegato ha diritto all'intero stipendio per i primi dodici mesi ed alla metà, di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia.
Il tempo trascorso in aspettativa per infermità è computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.
Qualora l'infermità che è motivo dell'aspettativa sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, permane, inoltre, per tutto il periodo dell'aspettativa il diritto dell'impiegato a tutti gli assegni escluse le indennità per prestazioni di lavoro straordinario.
Per le infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, è a carico dell'amministrazione la spesa per la corresponsione di un equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica eventualmente subita dall'impiegato.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 20 APRILE 1994, N. 349. (59)