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Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 301
Articolo 301
Assunzione del personale femminile nella carriera del personale ausiliario
Le donne accedono alla qualifica di bidello negli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale per il numero di posti ad esse riservato.
La riserva è stabilita di volta in volta nel relativo bando di concorso in rapporto alle classi miste e femminili funzionanti.
Nella valutazione dei titoli per i concorsi a bidello deve adottarsi un criterio preferenziale per i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio in qualità di bidello supplente.