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Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 334
Articolo 334
Conferimento della qualifica di agente tecnico preparatore
I posti di agente tecnico preparatore sono conferiti in seguito a domanda, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli uscieri capi ed agli uscieri del corpo delle miniere che abbiano attitudine e capacità per i posti ai quali aspirano.
In caso di mancanza di personale idoneo nel ruolo suddetto, gli agenti tecnici preparatori possono essere scelti tra gli uscieri capi e gli uscieri dell'amministrazione centrale dell'industria e commercio.
Gli agenti tecnici preparatori hanno il trattamento economico dei commessi tecnici addetti ai laboratori chimici delle dogane.