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Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 26
Articolo 26
Inesecuzione del giudicato amministrativo
Qualora il danno del terzo derivi dalla mancata esecuzione del giudicato formatosi contro l'Amministrazione, l'azione di risarcimento puo' essere iniziata soltanto dopo che siano trascorsi sessanta giorni dalla notificazione, con diffida a provvedere, della decisione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale che, ai sensi dell'art. 27, n. 4, del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, dichiara l'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi ai giudicato, salvo il diritto alla riparazione dei danni che si siano già verificati.