Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Articolo 165
Il concorso per merito distinto consiste in quattro prove scritte ed una prova orale. L'esame di idoneità consiste in tre prove scritte ed una prova orale. Le prove scritte sono a carattere teorico-pratico ed almeno una deve avere particolare attinenza ai servizi d'istituto dell'amministrazione.
Le prove di esame devono tendere ad accertare la cultura professionale, la capacità organizzativa e l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni di carattere amministrativo e tecnico.
I singoli ordinamenti stabiliscono le materie delle prove scritte ed orali nonché delle prove pratiche quando siano previste da speciali ordinamenti.
Nel concorso per merito distinto sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno otto decimi nelle prove scritte e non meno di sette decimi in ciascuna di esse.
La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di otto decimi.
Nell'esame d'idoneità sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportata una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi.
Ai soli effetti della eventuale promozione per idoneità, di cui al precedente comma, sono ammessi alla prova orale del concorso per merito distinto anche i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.
I candidati del concorso per merito distinto che abbiano conseguita, l'idoneità ai sensi del precedente comma sono collocati, qualora abbiano l'anzianità richiesta per la ammissione agli esami di idoneità, in unica graduatoria, in base alla votazione riportata, con gli impiegati che abbiano superato l'esame di idoneità. A parità di votazione costituisce titolo di preferenza l'aver conseguito l'idoneità nei concorso per merito distinto. Qualora i candidati predetti non abbiano l'anzianità prevista dal quarto comma dell'art. 164, sono collocati nella graduatoria unica formata per l'esame di idoneità al quale essi avrebbero potuto partecipare dopo aver compiuto undici anni di servizio nella carriera.
La votazione complessiva, tanto negli esami di merito distinto quanto in quelli di idoneità, è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale. A parità di voto ha la precedenza il candidato collocato prima nel ruolo di anzianità.
Al concorso per merito distinto ed all'esame di idoneità si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7; le pubblicazioni ivi previste, sono fatte soltanto sul bollettino ufficiale dell'amministrazione.
I vincitori del concorso per merito distinto hanno la precedenza, sui promossi mediante esame di idoneità.